rientro dall’estero, il vademecum
INDICAZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO – AGGIORNAMENTO DEL 27 MAGGIO 2021.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza del Ministro della Salute del 14 Maggio 2021
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_esteri_14_05.pdf
Circolare del Ministero della Salute di data 15 Maggio 2021 n. 21677
Indicazioni per l’utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i passeggeri in ingresso in Italia ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza del 16 aprile 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_7_file.pdf
AGGIORNAMENTO INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:
- Dai paesi del gruppo C le misure della quarantena di 5 giorni e il doppio tampone SONO SOSPESI dal 15 maggio;
- Nell’elenco D sono aggiunti: Canada, Giappone e Stati Uniti;
- Per i paesi D ed E, il termine per il tampone precedente l’ingresso in Italia è modificato in 72 ore;
- Le autorizzazioni per i voli Covid-tested sono state estese ai seguenti Paesi: Canada, Giappone, Emirati
Arabi Uniti e Stati Uniti d’America;
- Fino al 30 maggio, l’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito ai cittadini italiani
residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’A.I.R.E. e alle persone espressamente autorizzate
dal Ministero della Salute;
- Dal 24 maggio è obbligatoria la compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) digitale – dPLF https://app.euplf.eu/#/
INDICAZIONE 1
Ferme restando le regole relative all’autorizzazione all’ingresso in Italia, sono previste per tutte le persone fisiche che entrano in Italia dai seguenti Paesi:
- – Elenco A – Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino: nessuna limitazione.
- – Elenco B- paesi a basso rischio epidemiologico individuati da apposita ordinanza del Ministro della
Salute: nessun paese al momento.
Elenco C – Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria: ingresso consentito con risultato negativo di un test con tampone rinofaringeo con metodo antigenico o molecolare nelle 48 precedenti; deve essere compilato il modulo digitale:
https://app.euplf.eu/#/
e deve essere fatta segnalazione dell’ingresso al Dipartimento di Prevenzione competente (vedi pag. 5/6 per indirizzi).
Deroghe all’effettuazione di test e sorveglianza sanitaria: vedi allegato 1
MODULO DI LOCALIZZAZIONE DEL PASSEGGERO (PASSENGER LOCATOR FORM – PLF) DIGITALE – dPLF
A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2020, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale secondo le seguenti modalità:
1. Collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/
2. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
3. Scegliere “Italia” come Paese di destinazione
4. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
5. Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto.
È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore.
In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo come da fac-simile disponibile sul portale Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus, alla sezione Viaggiatori. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua =italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10
La compilazione del dPLF è obbligatoria per i lavoratori transfrontalieri, ma non per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE
In caso di soggiorni o transiti in Brasilenei 14 giorni antecedenti l’ingressoin Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):
• coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
• coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
• coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
d) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (vedi sezione “Contatti dei Dipartimenti di prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.
II. Previa autorizzazione del Ministero della Salute o inclusione in protocolli sanitari validati, l’ingresso in Italia è altresì consentito alle seguenti categorie di persone, alle quali non si applica l’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dello stesso:
a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
III. L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
REGOLE SPECIFICHE PER L’INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA VALIDE FINO AL 30 MAGGIO
I. Le persone che si trovano in Italia e che dal 15 al 28 aprile 2021 hanno soggiornato o transitato in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a:
a) comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (vedi pag. 5/6);
b) sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone; c) sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni;
d) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.
II. In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, esclusivamente:
• ai cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 29 aprile 2021;
• ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
• ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili
del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) isolamento per 10 giorni nei “Covid Hotel” o nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c);
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.
Le stesse misure di prevenzione sanitaria all’ingresso si applicano anche:
• a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili.
III. L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, è consentito l’ingresso in Italia secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) isolamento, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.
– Elenco D – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia; Stati Uniti:
- tampone pre-partenza massimo 72 ore prima dell’arrivo in Italia;
- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del
domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il
Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 10 giorni.
Durante l’isolamento domiciliare le persone devono:
1) non avere contatti sociali;
2) restare a casa;
3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.
Al momento dell’ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d’accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.
Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.
Ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro non si applicano tutte o alcune restrizioni previste.
Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri. Per ulteriori esenzioni CONSULTARE ALLEGATO 1 o fare riferimento a:
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Deroghe
È possibile effettuare una simulazione delle condizioni di rientro in Italia dal sito (in Italiano e Inglese):
INDICAZIONE 2
In attuazione al DPCM del 14 gennaio 2021, l’elenco F dei paesi da cui sono vietati l’ingresso e il transito in Italia è soppresso; dai paesi non ricompresi negli Elenchi A – D l’ingresso in Italia è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali, ad esempio: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ricongiungimento familiare/affettivo. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli.
Compilare il modulo:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
Per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia nei paesi dell’Elenco E, valgono le seguenti disposizioni:
– comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
– sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
– isolamento domiciliare per 10 giorni.
La disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia, alle condizioni che il transito sia di breve durata (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l’obbligo di segnalare l’ingresso in Italia). Tale disposizione non si applica, inoltre, agli ingressi mediante voli “Covid- tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_voli_covid-tested.pdf
INDICAZIONE 3
I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.
È d’obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell’Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, aggiornato al 6 aprile 2021, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.
È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l’ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all’estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall’estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall’estero da leggi o altri provvedimenti. Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell’utilizzatore lavoratori provenienti dall’estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.
CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
I cittadini residenti /in ingresso dall’estero e diretti in regione possono registrarsi direttamente ai seguenti link:
A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)
https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_11_06-02.html
A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)
https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661
A.S. GIULIANO ISONTINA TRIESTE
https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di- trieste/?uuid=0f117609-fab5-432b-ae9f-fbf5ffbf86ba
GORIZIA
https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di- gorizia/?uuid=1d2d2a9d-0511-4ca3-83a2-578d8b3cd106
ALLEGATO 1
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Deroghe
Con Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 14 maggio.
I. ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 o 72 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo
Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze dilavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
II. ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 48 o 72 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.
L’Ordinanza 14 maggio 2021 prevede l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, D o E, per:
i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Tale categoria continua ad essere esentata dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.
III. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a seconda della storia di viaggio, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autodichiarazione.