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Monopattini, scattano nuove regole: no ciclabili e aree pedonali

Fino dalla loro prima regolamentazione, nel 2019, i monopattini elettrici hanno costituito un grande grattacapo per la mobilità. Oltre a costituire pericolo per la circolazione delle vetture, sono anche un pericolo per se stessi e per i pedoni

monopattino elettrico in città Trieste monopattini

Fino dalla loro prima regolamentazione, nel 2019, i monopattini elettrici hanno costituito un piccolo grattacapo per la mobilità: semplicità di uso e agilità da un lato, invasività e rischio dall’altro. Dopo una prima modifica nel 2021, le modifiche al Codice della strada cercano ora di dare più coerenza, introducendo alcune importanti novità per una maggior sicurezza:

1) obbligo del contrassegno (targa), che dovrà essere richiesto dal proprietario e sarà analogo ai ciclomotori (anche se pare possibile che la norme attuative non imporranno di registrarne l’abbinamento col numero di telaio);

2 ) assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile;

3) i conducenti, anche se maggiorenni, dovranno fare uso del casco (che dovrà essere conforme alla norma Uni En 1078 o Uni En 1080);

4) circolazione consentita solo nei centri urbani sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h (dunque, niente più aree pedonali e piste ciclabili e nemmeno percorsi ciclabili extraurbani).
Gli obblighi per i gestori

Nuovi obblighi anche per i gestori del servizio di noleggio dei monopattini: nel caso in cui la circolazione dei monopattini fosse assolutamente preclusa in specifiche aree urbane, i veicoli dovranno essere dotati di sistemi automatici che impediscano la circolazione nelle aree stesse.

Il legislatore ha avuto cura, anche per chiarire dubbi applicativi, di stabilire espressamente il divieto di sosta dei monopattini sui marciapiedi, pur permanendo la possibilità, da parte del Comune interessato, di riservare con espressa ordinanza e segnaletica aree di sosta sui marciapiedi stessi, sussistendone i requisiti di legge in merito agli spazi per il transito dei pedoni. Inoltre, è stato esplicitato, ad abundantiam, il divieto di circolare contromano e sui marciapiedi.

Le multe

Sempre al fine di chiarire meglio la disciplina normativa, anche per quanto riguarda l’aspetto punitivo, è stata introdotta una specifica sanzione amministrativa (da 200 a 800 euro) per chi circolasse con monopattini non rispondenti ai requisiti di legge o privi di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. In caso di circolazione di monopattini privi del prescritto contrassegno o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, ovvero privi della copertura assicurativa, la sanzione sarà da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 400.

Stessa sanzione in caso di mancata comunicazione del cambio di residenza del proprietario, pur con un possibile dubbio applicativo: mentre la norma esplicita la sanzione di cui sopra estendendola alla mancanza di copertura assicurativa, in altra parte del testo si richiama l’applicazione del titolo X del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), laddove l’articolo 122 stabilisce l’applicazione dell’articolo 193 del Codice della strada ai veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, con ben altre e più impattanti sanzioni. Con ogni probabilità, sarà applicata la disciplina sanzionatoria più favorevole, in quanto frutto di una norma specifica successiva e, quindi, derogatoria.
Scopri di più

Seguendo la riforma, il legislatore si occupa di quei prodotti similari ai monopattini, ma tuttora non regolamentati, che ogni tanto si incontrano sulle strade. In particolare, la normativa precisa che la circolazione con tali mezzi è generalmente vietata, con la sola eccezione di zone specificamente destinate alla sperimentazione, che verranno individuate dal competente ministero, pena la confisca del veicolo in caso la potenza sia superiore ad 1 kW, oltre a una sanzione da 200 a 800 euro.

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