Come ottenere finanziamenti a tasso agevolato per consolidamento e liquidità? Vediamo come funzionano i finanziamenti agevolati per il sostegno delle imprese artigiane e dei settori manifatturiero e delle costruzioni (Sezione anticrisi artigianato e attività produttive)
Finanziamenti a tasso agevolato sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive istituita ai sensi della legge regionale 6/2013, articolo 2, comma 11.
– FINANZIAMENTI DE MINIMIS –
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato:
1. le imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002;
2. le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane.
Finanziamenti concedibili:
a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale (solo per le imprese artigiane)
b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine
c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.
Ammontare, durata e tasso del finanziamento agevolato:
A seconda della tipologia di finanziamento concedibile:
a) realizzazione di iniziative di investimento aziendale: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 1.500.000 euro; durata massimo 10 anni;
b) consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 10 anni;
c) esigenze di credito a breve e medio termine: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 60 mesi;
Tasso: 1% fisso
I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine possono essere concessi anche in forma di anticipazione di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nonché al fine del consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica.
Condizioni particolari per le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19
Ai sensi dell’art. 13 della DGR n. 490/2020, tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati a favore delle imprese che attestano di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica dall’emergenza epidemiologica COVID-19 possono essere concessi anche senza l’acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da Confidi o fondi pubblici di garanzia.
– FINANZIAMENTI SPECIALI QUADRO TEMPORANEO EUROPEO FINO AL 31/12/2020 (NON DE MINIMIS) –
Ai sensi del titolo II della DGR 490/2020, a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, possono essere concessi finanziamenti agevolati speciali a favore delle imprese richiedenti che attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall’emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il finanziamento agevolato speciale.
In particolare, a valere sulla Sezione anticrisi in oggetto possono beneficiare dei finanziamenti agevolati speciali:
1. le imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002
2. le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane.
Finanziamenti concedibili:
Finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Ammontare, durata e tasso del finanziamento agevolato:
I finanziamenti speciali hanno un ammontare compreso tra i 5 mila euro e i 300 mila euro. L’importo del finanziamento agevolato speciale non può in ogni caso superare i seguenti importi:
a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell’ultimo anno per cui sono disponibili dati; nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o
b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o
c) sulla base di un’opportuna giustificazione, l’importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.
I contratti di finanziamento speciale agevolato hanno durata massima di 6 anni e devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2020.
Il tasso di interesse minimo è pari allo 0,50% ed è parametrato in misura crescente alla dimensione dell’impresa richiedente e alla durata del finanziamento.
I finanziamenti agevolati speciali sono concessi ai tassi indicati nella tabella seguente:
Tipo di beneficiario | Finanziamento con scadenza a 1 anno | Finanziamento con scadenza da 2 a 3 anni | Finanziamento con scadenza da 4 a 6 anni |
PMI | 0,50% | 0,50% | 0,69% |
Grandi imprese | 0,50% | 0,69% | 1,69% |
Regime di aiuto europeo
Sezione 3.4. (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari), che richiama la disciplina della sezione 3.3 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), modificata dalla comunicazione del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215 finale.
Garanzie
Tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati speciali possono essere concessi anche senza l’acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
Procedimento
I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello
Le domande sono presentate a Banca Mediocredito FVG, direttamente on-line attraverso il portale web https://covid19anticrisi.mediocredito.fvg.it/ oppure utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Regione. Ultimata l’istruttoria di competenza, Banca Mediocredito FVG propone al Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012 l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato speciale.
Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione Banca Mediocredito FVG stipula un contratto di finanziamento con il beneficiario e eroga l’importo dello stesso.
Per informazioni
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
via Aquileia, 1
33100 Udine
tel. 0432 245511
PEC: affari@pec.mediocredito.fvg.it
email: areacom@mediocredito.fvg.it
sito web: www.mediocredito.fvg.it