Puntuale come previsto è arrivato il testo della nuova ordinanza del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.
Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del 31 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 1 febbraio 2021 e fino al giorno 5 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:
a) È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
b) È consentita dalle ore 11.00 fino a chiusura l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
c) È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
d) È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
e) È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.
f) È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.