Per INCENTIVARE LA COOPERAZIONE SOCIALE ci sono i contributi della Regione FVG. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo.
Il nuovo sistema di incentivazione della cooperazione sociale è disciplinato dal Regolamento approvato il 30 agosto 2017. Esso prevede sei misure di intervento.
Per l’annualità contributiva 2019 la documentazione inerente alla rendicontazione del contributo dev’essere presentata perentoriamente entro il termine ultimo fissato nel relativo decreto di concessione (quale eventualmente prorogato a norma del citato Regolamento), esclusivamente attraverso il sistema FEG accessibile dalle pagine dedicate alle singole misure d’intervento.
Per l’annualità contributiva 2020 le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 09.15 del 3 febbraio 2020 alle ore 16.30 di martedì 31 marzo 2020, esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG accessibile dalle pagine dedicate alle singole misure d’intervento.
Variazione soggettive dei beneficiari di contributi in conto capitale
In caso di variazioni soggettive dei soggetti beneficiari a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ed a seguito di ogni altra circostanza ove si sia verificata sostituzione di una nuova persona giuridica rispetto a quella preesistente, gli incentivi assegnati, concessi od erogati al beneficiario originario possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che detto soggetto, entro tre mesi dalla registrazione dell’atto di cui alle succitate fattispecie, presenti specifica domanda di subentro all’indirizzo pec salute@certregione.fvg.it, contenente:
1) gli estremi dell’atto di conferimento, scissione, scorporo, etc., debitamente registrato;
2) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
3) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi e dei vincoli conseguenti alla conferma del contributo;
4) la dichiarazione attestante il mantenimento, almeno per il 50%, dell’occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originario.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto conseguente alla domanda di subentro è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.
- Contributi per investimenti
- Contributi per consulenze, per costituzione e primo impianto di cooperative sociali e per modifiche del loro statuto
- Contributi a favore dell’occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale
- Contributi a consorzi di cooperative sociali per servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale per progetti di sviluppo economico a favore delle consorziate
- Contributi per progetti di promozione della cooperazione sociale
- Finanziamenti a enti pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali