Bollette, scatta la deroga per i vulnerabili: ecco come richiedere l’accesso alle tutele graduali – Via libera dell’Autorità ai criteri per consentire ai vulnerabili di poter beneficiare dei vantaggi del meccanismo temporaneo
Arriva la deroga temporanea sulle bollette della luce per i clienti vulnerabili che vogliono accedere al servizio a tutele graduali così come previsto dalla Legge sulla concorrenza approvata lo scorso dicembre. L’Arera (l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) ha approvato, come disposto dallo stesso provvedimento, i criteri grazie ai quali gli utenti vulnerabili o coloro che lo diventeranno entro il 30 giugno 2025 possono chiedere all’esercente competente nell’area in cui è ubicato il contatore, di essere forniti dal meccanismo temporaneo messo a punto per favorire la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico.
I canali da utilizzare – Secondo quanto deciso dall’Autrhority presieduta da Stefano Besseghini nello schema di provvedimento, che non sarà sottoposto alla consueta consultazione dati i tempi molto stretti per consentire ai clienti vulnerabili interessati di esercitare questa opzione, la richiesta deve essere trasmessa dal cliente, attraverso i canali indicati dall’esercente medesimo (tra cui almeno un canale telefonico, un canale digitale e, ove disponibile, lo sportello fisico). Quanto alla data, farà fede quella di invio della richiesta formulata dal cliente e resta inoltre in capo all’esercente del servizio l’onere di mantenere traccia delle richieste del cliente finale.
Gli obblighi in capo agli operatori – La deliberazione prevede, inoltre, che gli esercenti del Stg siano obbligati a sospendere temporaneamente le richieste di risoluzione contrattuale verso i clienti riforniti nel Stg che diventano vulnerabili, dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 30 giugno 2025, così da evitare che coloro che acquisiscono il requisito di vulnerabilità tra gennaio e giugno 2025 siano spostati nel servizio di maggior tutela prima di ricevere l’informativa sulla possibilità di continuare a fruire delle condizioni del Stg. Dopo tale termine i clienti domestici divenuti vulnerabili che non abbiano esercitato la facoltà di permanere in detto servizio saranno spostati nella maggior tutela, in ossequio all’attuale normativa e poiché sono venuti meno meno gli effetti della deroga temporanea contenuta nella Legge sulla concorrenza.
Le iniziative informative – Lo schema di provvedimento approvato dall’Arera prevede, inoltre, una serie di iniziative informative finalizzate a informare, in tempi celeri, i clienti finali della facoltà accordata dalla legge sulla concorrenza. In base a quanto disposto dall’Arera, i siti internet degli esercenti il servizio a tutele graduali devono innanzitutto indicare, con adeguata evidenza ed entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento dell’Authority, le modalità e i canali (tra cui almeno un canale telefonico, un canale digitale e, dove disponibile, lo sportello fisico) con cui chiedere informazioni in merito all’accesso al STG e con cui presentare la richiesta di essere forniti in detto servizio.
La documentazione necessaria – Gli operatori dovranno poi precisare la documentazione necessaria per chiedere l’accesso al servizio nonché i moduli di autocertificazione, definiti dall’Autorità, per attestare i requisiti di vulnerabilità (moduli analoghi a quelli già in uso per chiedere attualmente l’accesso alla maggior tutela). Inoltre, dovranno essere indicati i riferimenti al sito internet e al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla pagina del sito internet della stessa Autorità in cui il cliente può trovare ogni informazione utile sul tema.
Il messaggio dell’Arera in bolletta – Nelle bollette dei clienti finali serviti nel Smt, nel Sgt e nel mercato libero, dovrà poi essere inserite un messaggio predisposto dall’Arera all’interno dell’apposito spazio riservato alle comunicazioni della stessa. Non solo. La pagina del sito internet dell’Autorità dovrà contenere le informazioni utili ai clienti domestici vulnerabili per chiedere di fruire delle tutele graduali. Spetterà, quindi, al gestore del Sii (il sistema informativo integrato che contiene tutti i flussi informativi sulle bollette), entro venti giorni dalla pubblicazione dello schema di provvedimento, pubblicare le specifiche tecniche funzionali per consentire l’applicazione delle disposizioni contenute nella delibera approvata dall’Arera.